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Lavoratori disabili

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Convenzione articolo 11 - Legge n. 68/1999

L'articolo 11 della Legge n. 68/1999, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare, con gli uffici competenti, convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali dei citati soggetti.

Convenzione articolo 14 - D.Lgs. n. 276/2003

L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 276/2003, c.d. Legge Biagi, ha introdotto una particolare tipologia di convenzione per l’assolvimento dell’obbligo di assunzione di persone disabili da parte delle imprese. 

La convenzione ex art. 14 prevede l’affidamento da parte dell’azienda di una “commessa di lavoro” ad una cooperativa sociale di tipo B, del valore equivalente al costo del lavoro della persona disabile da assumere

Il disabile viene assunto dalla cooperativa sociale che è titolare del rapporto di lavoro, ma il lavoratore viene conteggiato dall’azienda nella quota d’obbligo per tutta la durata della commessa affidata. 

Vengono assunti dalla cooperativa attraverso la convenzione, lavoratori con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro secondo criteri definiti con provvedimento regionale, in conformità con il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi per il lavoro dei disabili. 

La legge affida la regolamentazione a Convenzioni Quadro sottoscritte tra la Città metropolitana/Provincia interessata, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le Associazioni di rappresentanza delle cooperative. 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha sottoscritto recentemente i nuovi Accordi Quadro per la Città’ metropolitana di Milano, per la Provincia di Monza Brianza e per la Provincia di Lodi. 

Gli Accordi hanno recepito le nuove indicazioni di Regione Lombardia approvate con delibera n. XI/2460 del 18.11.2019. 

I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale presentano richiesta on line di stipula della convenzione art. 14 al competente servizio del Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano/Provincia di Monza e Brianza/Provincia di Lodi attraverso i rispettivi portali. 

Le aziende associate a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza possono beneficiare di particolari vantaggi. Infatti, possono assumere in convenzione un numero maggiore di disabili pari ad un massimo di:  

  • n. 1 lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fra i 15 e i 35 dipendenti;
  • n. 2 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 36 e i 78 dipendenti;
  • n. 3 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 79 e i 120 dipendenti;
  • non più del 40 % della quota di riserva prevista dall’art. 3 comma 1 punto a) della Legge 68/99 (sette per cento dei lavoratori occupati) se il datore di lavoro committente occupa oltre 120 dipendenti.

Le imprese associate interessate dovranno richiedere la dichiarazione di iscrizione a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e la stessa deve essere allegata alla convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Milano/Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale. 

Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a dodici mesi e non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili, con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza. 

Infine, la legge n. 176/2020 (conversione dei c.d. Decreti Ristori) ha ampliato anche alle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 la possibilità di ricevere commesse idonee all’assolvimento degli obblighi. 

Ai sensi di tale provvedimento possono acquisire la qualifica di impresa sociale "tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività".

 

 Accordo Quadro per la Città’ metropolitana di Milano
 Accordo Quadro per la Provincia di Monza e della Brianza
 Accordo Quadro per la Provincia di Lodi

 

 

 

 

 

 


 
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